Comunicati

ANGAC NON SI FERMA

 Esposto  all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

per la verifica e l’accertamento di infrazioni di cui all’art.2 e 2 L.287/90

Per l’ANGAC Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti  cf. 92253900929 con sede in Cagliari alla Via Tommaso D’acquino 19 – in persona del suo Presidente e l.r.p.t. Giovanni ZIDDA nato il 27.03.1986 a Sassari , assistita , rappresentata e difesa dall’Avv. Faustino Liuzzi del foro di Napoli cf.LZZFTN70S30L259D,  giusta procura speciale in calce  al presente atto

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti la presente procedura all’indirizzo PEC : avv.faustinoliuzzi@legalmail.it

Premessa

– L’ANGAC è una associazione di categoria operante sul territorio nazionale rappresentativa degli interessi e delle esigenze dei gestori di impianti di distribuzione carburante, come da art.3 dell’atto costitutivo ANGAC;

– La regolamentazione dei rapporti contrattuali, sia sotto l’aspetto normativo che economico, tra gestore e compagnia petrolifera titolare dell’impianto di distribuzione di carburante sono demandati alla contrattazione collettiva -come da art. 19 L.57/01,  D.lgs. 5.3.1998 n.32  ed accordi interprofessionali del 29.07.1997  e del 23.07.1998 – attraverso lo strumento degli accordi collettivi aziendali di bandiera, stipulati nel tempo tra petrolifere  e le seguenti organizzazioni di categoria, da tempo operanti nel settore e qualificatesi come maggiormente rappresentative: FAIB Confesercenti Federazione Italiana Benzinai  con sede in Roma alla via Nazionale 60- FE.G.I.CA CISL Federazione Italiana Gestori Carburanti ed affini con sede in Roma alla Via Anzio 24 – FIGISC Confcommercio Federazione Italiana Gestori Impianti stradali Carburanti con sede in Roma alla P.zza G. Belli 2.  

I termini e le condizioni di questi accordi vengono poi utilizzati dalla petrolifera sottoscrittrice  per disciplinare unilateralmente  ogni singolo rapporto contrattuale tra essa  ed  ogni gestore dell’impianto di bandiera ( strutturato secondo lo schema del contratto d’uso gratuito dell’impianto collegato ad un contratto di fornitura) con particolar riguardo alla politica dei prezzi siano essi di approvvigionamento  e che di vendita alla clientela, entrambe caratterizzate da esclusività ( divieto per il gestore di rifornirsi e commercializzare prodotti petroliferi che non siano di provenienza della petrolifera);

Più precisamente con questi accordi, raggiunti con le suindicate organizzazioni di categoria , le petrolifere forniscono ai propri gestori di bandiera  indicazioni e direttive in ordine : alle modalità di vendita da adottarsi con i relativi segmenti di rete (servito, self e misto) – alle condizioni economiche da attuarsi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di produttività e rimuneratività – al margine di profitto del gestore ed ai criteri di formazione dei prezzi di fornitura e cessione con particolare riguardo ai prezzi consigliati ed ai  prezzi massimi.

Si comprenderà come tali accordi siano qualificabili, ai sensi dell’art.2 L.10.10.1990 n.287, come intese o strumenti deliberativi destinati ad incidere in maniera consistente sul gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale/ regionale, o in una sua parte rilevante, della distribuzione e vendita carburanti.

Accordi, come quello del 19.12.2014  intervenuto tra la ENI S.p.a. e le suindicate organizzazioni di categoria, rivelatisi da subito come violativi:

della specifica normativa comunitaria: ( art.4 par.1 lett.a) REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate) per quanto afferente la determinazione ed imposizione al gestore del prezzo massimo di vendita  –

dell’art. 2 e 3 della L.10.10.1990 n°287 per aver imposto direttamente e/o indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita ed altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e per aver impedito o limitato la produzione, gli sbocchi e gli accessi al mercato

–  dell’art.9 della L.192/1998 per aver determinato tali accordi una posizione di squilibrio e di subordinazione contrattuale per i gestori rispetta la petrolifera 

– dell’art.17 L.27/2012 per aver i titolari degli impianti, a mezzo di detti accordi ( tramite previsioni contrattuali), posto in essere comportamenti atti ad ostacolare, impedire o limitare quelle facoltà attribuite al gestore per incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato, come da citato art.17.

Tali accordi sono originati dal ricorso alla contrattazione collettiva esperita con le sigle di cui sopra definite e definitesi maggiormente rappresentative senza però alcun idoneo e specifico supporto o riferimento normativo che possa legittimare le associazioni di categoria summenzionate a definirsi tali.

Il placet alle determinazioni pattizie da parte di tali associazioni di categorie ha permesso però e da sempre agli accordi collettivi aziendali di spiegare una efficacia erga omnes nei confronti di tutta la categoria dei gestori, facessero questi parte o meno della organizzazioni firmatarie, e di regolamentare così i relativi rapporti contrattuali con le conseguenze sopra descritte.

Non sfugge allo scrivente l’orientamento della suprema giurisprudenza in ordine all’efficacia dell’accordo collettivo aziendale secondo cui a tale intese  va riconosciuta ed attribuita efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale ma ad eccezione di quei soggetti ( mutuando analogicamente la ratio della giurisprudenza) aderenti ad una organizzazione sindacale che ne condividano l’esplicito dissenso, in ossequio al principio costituzionale della libertà  sindacale .Ne deriva che diviene illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell’accordo aziendale anche ai dissenzienti.

In questo caso l’accordo collettivo aziendale, sia per come perfezionatosi (  realizzato con e da  soggetti  rappresentativi soltanto di parte dei gestori, formalmente imprese ed imprenditori, senza che siano stati mai individuati e definiti i parametri e gli indici di rappresentatività degli stessi ),  sia per l’efficacia omnivincolante  imposta invece a tutti gli operatori del mercato ( nonostante la nullità dell’imposizione) e sia per l’oggetto dell’accordo stesso ( regolamentazione dei prezzi e delle modalità di fornitura e vendita), si prefigura come  una vera e propria ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza, ex art.2 della legge 287/1990.

L’accordo collettivo aziendale si sostanzia in una pratica concordata tra imprese ( da un lato la petrolifera –macro impresa– e dall’altra quella parte dei gestori –microimprese- che hanno conferito mandato di rappresentatività alle associazioni di categoria firmatarie) che produce l’effetto di “restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”, andando a ledere la libertà di concorrenza altrui (dove altrui sono i gestori non rappresentati dalle firmatarie che, seppur dissenzienti, sono costretti ad ottemperare ai precetti dell’accordo stante la loro dipendenza economica dalla petrolifera) sussistendo nel caso di specie le condizioni definitorie di una intesa come restrittiva (considerato che dall’accordo in questione ne deriva di fatto  la ripartizione dei mercati e delle fonti di approvvigionamento, la fissazione diretta o indiretta dei prezzi d’acquisto o di vendita, l’applicazione nei rapporti commerciali con altri contraenti di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, l’impedimento o la limitazione della produzione, degli sbocchi o degli accessi al mercato ed infine la subordinazione della conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che non abbia alcun rapporto con l’oggetto del contratto)

Con tali accordi una macro impresa come la Petrolifera ed una rappresentanza, di cui non si conosce il grado di rappresentatività e consistenza, di micro imprese del sistema distribuzione carburante, i gestori appunto, definiscono regole e prescrizioni di operatività nel mercato valevoli anche per tutto il resto dei gestori, con omologazione e controllo del mercato e della concorrenza: in aperta violazione della statuizione  di cui all’art.41 Cost., della summenzionata normativa italiana ( art.2 ed art.3 L.287/1990, art.9 L.192/1998, art.17 L.27/2012)  e comunitaria (  l’articolo 81, paragrafo 1 del Trattato CE, art.4 par.1 lett.a) REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate)

Premesso quanto sopra , si rileva quanto segue

La petrolifera ENI ha sottoscritto un accordo collettivo in data 19.12.2014 con efficacia sino al 3: allo stato l’accordo è scaduto e pendono trattative, come da informazione di stampa di settore, con le sole sigle FAIB FEGICA  FIGISC per il rinnovo dello stesso.

Alcuna convocazione di altro associazioni di categoria , scrivente compresa.

L’ANGAC ed i suoi associati hanno da sempre manifestato apertamente e formalmente  il loro dissenso per gli accordi collettivi aziendali intervenuti tra petrolifere ed le organizzazioni di categorie citate,  non solo per non condividerne il contenuto – ritenuto illegittimo per come sopra esposto-  ma contestandone le modalità di formazione caratterizzata da sempre da una esclusione di ogni sigla ed associazione di categoria differente da quelle più volte succitate da ragionamenti ed interlocuzioni sindacali validi ed utili al raggiungimento di una regolamentazione di più ampia gamma con maggiori margini di condivisibilità ed efficacia.

Anche in occasione del rinnovo dell’accordo ENI  S.p.A., si assiste al mancato coinvolgimento dell’ANGAC alla trattativa di un accordo collettivo aziendale prossimo alla stipula che, se definito secondo  contenuti identici a quelli già al tempo pattuiti in sede di accordo precedente,   si sostanzierebbe per gli associati ANGAC e per tutti i gestori non rappresentati dalla FAIB-FEGICA-FIGISC  in una pratica concordata violativa dell’art.2 della L.287/1990, in abuso di posizione dominante art.3 L.287/90 e/o in abuso di dipendenza economica art.9 L.192/1998 ed art.17 L.27/2012.

Pertanto l’ANGAC, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata richiede che:

l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

proceda

 ai sensi e per gli effetti dell’art.12 L.287/1990 ad istruttoria per verificare l’esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli artt. 2 e 3 L. 287/1990 ad opera della ENI S.p.a. nonché della FAIB –FEGICA-FIGISC   in sede di definizione dello stipulando/stipulato  accordo collettivo aziendale

LA ENI S.p.a. con sede in Roma quartiere EUR Palazzo ENI  – FAIB Confesercenti Federazione italiana benzinai  con sede in Roma alla via Nazionale 60- FEGICA CISL Federazione Italiana Gestori Carburanti ed affini con sede in Roma alla Via Anzio 24 – FIGISC Confcommercio Federazione Italiana Gestori Impianti stradali Carburanti con sede in Roma alla P.zza G. Belli 2 , quali parti dell’intesa,    

             comunichino

 all’Autorità ,ai sensi dell’art.13 L.287/1990 nonché art.3 DPR n.217/1998,  il  testo dell’accordo con informazioni e dati  relativi all’intesa concludenda/conclusa affinchè l’Autorità ne possa valutare il contenuto ai fini della richiesta verifica delle infrazioni di cui agli art.2 e 3 L.287/1990 

L’Autorità

avvii

l’istruttoria di cui all’art.14 L.287/1990  nei modi e termini previsti di cui all’art.14 della legge  ed art.6 del DPR

Si notifichi

Il provvedimento d’avvio istruttoria a  ENI S.p.a. -FAIB Confesercenti Federazione italaniana benzinai  con sede in Roma alla via Nazionale 60- FEGICA CISL Federazione Italiana Gestori Carburanti ed affini con sede in Roma alla Via Anzio 24 – FIGISC Confcommercio Federazione Italiana Gestori Impianti stradali Carburanti con sede in Roma alla P.zza G. Belli 2  ed ANGAC come sopra rappresentata e difesa e domiciliata affinchè  forniscano le informazioni ed esibiscano documenti utili  all’espletanda istruttoria ( proposta di accordo della petrolifera e/o accordo collettivo aziendale in ipotesi di sottoscrizione)

L’esponente ANGAC

Richiede

di essere sentita nel corso dell’istruttoria a mezzo procuratore speciale designato nella persona dell’Avv.to Faustino Liuzzi e di poter rassegnare deduzioni e pareri in ogni stadio della procedura;

l’Autorità ,  qualora al termine dell’istruttoria  ravvisi  le infrazioni agli art.2 e 3 della Legge in sede di accordo collettivo nazionale in capo alla ENI  S.p.A nonché alla FAIB-FEGICA-FIGISC quali autori dell’intesa restrittiva, 

diffidi

esse parti dell’intesa termine l’eliminazione delle infrazioni stesse e/o con limitazione dell’efficacia dell’accordo alle sole imprese (gestori) che abbiano conferito mandato di rappresentanza alle organizzazione di categoria firmatarie (art.15 Legge)   con applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nella misura che l’Autorità determinerà  a carico delle parti sottoscrittrici dell’accordo, tenuto conto della gravità dell’infrazione qualora accertata (art.15 Legge)  con applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria in ipotesi di inottemperanza alla diffida  (Art.15 Legge)

In via cautelare, ai sensi dell’art.14 bis della Legge, l’Autorità, qualora ravvisi prima facie sussistenti i presupposti per l’adozione delle misure cautelari ,

esperisca

le procedure per l’adozione delle stesse indicando alle parti tutte un termine per la presentazione di memorie scritte e documenti.

L’ANGAC

chiede

di essere sentita dinanzi al Collegio con la assistenza del suo procuratore speciale Avv. Faustino Liuzzi

Voglia l’Autorità, ravvisata l’urgenza dovuta alla probabilità della sussistenza dell’infrazione ed all’idoneità del comportamento contestato a produrre un danno grave ed irreparabile per la concorrenza,

adottare

quale misura cautelare la sospensione dell’intesa, della sua trattativa e/o della sua efficacia sino a definitivo accertamento dell’infrazione.

Con ogni salvezza

Cagliari /Roma

L’ANGAC                                                                                                           

IL Presidente                                Procuratore Speciale 

                                                                                                                                           Zidda Giovanni            Avv.to Faustino Liuzzi

PROCURA SPECIALE

l’ANGAC Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti  cf. 92253900929 con sede in Cagliari alla Tommaso D’acquino 19 –  in persona del suo Presidente e l.r.p.t. Giovanni ZIDDA nato il 27.03.1986 a Sassari  nomina e costituisce  l’Avv.to Faustino Liuzzi nato  a Torre del Greco (NA) il 30.11.1970   come suo avvocato e procuratore speciale in tutti i gradi e stadi della  presente procedura  (  richiesta di accertamento da parte della AGCM di infrazioni art.2 e 3  L.287/1990  in capo ad ENI S.p.A.  in persona del l.r.p.t.  FAIB in persona del suo Presidente e l.r.p.t. FEGICA in persona del suo Presidente e l.r.p.t.  FIGISC  in persona del suo Presidente e l.r.p.t. )

Viene conferito al procuratore speciale ogni più ampia facoltà e prerogativa per l’attività da espletarsi in nome e per conto dell’ANGAC  relativamente alla suindicata procedura più specificatamente presentare istanze e scritti difensivi, produrre documentazioni, ed ogni altra attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ANGAC

La presente procura  è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art.18 V comma DM Giustizia n° 44/2011 come sostituito dal DM Giustizia n° 48/2013

Cagliari  23/09/2020                                                                                               

ANGAC  

Il Presidente                                                 Procuratore   speciale                                     

Giovanni Zidda Avv.to Faustino Liuzzi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *