Tutela Legale

ANGAC PROSEGUIRÀ IL SUO PERCORSO A TUTELA DEI PROPRI ISCRITTI E CONTRO AL “NIET” DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE.

COMUNICATO

Spett.le Redazione di Staffetta

A seguito del comunicato stampa comparso su Vs. pagina del 06.09.2021 relativo alla mancata partecipazione delle sigle FAIB FEGICA FIGISC all’incontro del 14. cm richiesto dallo stesso MITE, corre l’obbligo per lo scrivente una doverosa precisazione.

ANGAC non ha mai richiesto al MITE una apertura di un tavolo di discussione con altre sigle su questione accordo ENI.

ANGAC, per tramite del mio patrocinio e nell’interesse dei propri associati, ha promosso una vertenza collettiva ai sensi dell’art1 comma 6 DLGS.32/1998 nei confronti di ENI S.p.a. FAIB FEGICA CISL FIGISC;

La petrolifera ENI ha sottoscritto in data 07.07.2021 un accordo collettivo aziendale titolato come ex art.19 L.57/2001 applicabile agli impianti di rete ordinaria ENI in con le sole sigle FAIB FEGICA FIGISC allo stato prive di comprovata e comprovabile rappresentatività o dello stesso.

Alcuna convocazione di altro associazioni di categoria, scrivente compresa.

L’ANGAC ed i suoi associati manifestano apertamente e formalmente il loro dissenso per gli accordi collettivi aziendali intervenuti tra petrolifere ed le organizzazioni di categorie citate, non solo per non condividerne il contenuto – ritenuto illegittimo in quanto violativo della statuizione di cui all’art.41 Cost., della summenzionata normativa italiana ( art.2 ed art.3 L.287/1990, art.9 L.192/1998, art.17 L.27/2012) e comunitaria (l’articolo 81, paragrafo 1 del Trattato CE, art.4 par.1 lett.a) REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate) ma contestandone anche le modalità di formazione caratterizzata da sempre da una esclusione di ogni sigla ed associazione di categoria differente da quelle più volte succitate da ragionamenti ed interlocuzioni sindacali validi ed utili al raggiungimento di una regolamentazione di più ampia gamma con maggiori margini di condivisibilità ed efficacia.

Sotto l’aspetto formale l’accordo intervenuto tra ENI e le associazioni FAIB-FEGICA-FIGISC , è privo di efficacia per gli associati ANGAC, per quei gestori non appartenenti alle suindicate sigle firmatarie che, prive di poteri di rappresentatività dei gestori loro non associati, hanno agito come falsus procurator.

Occorre, dunque, fare riferimento agli art.1398 e 1399 c.c. ad al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto per ritenere che il detto accordo, in assenza di valida e regolare ratifica da parte del gestore chiamato all’osservanza dei precetti ivi contenuti, sia inefficace erga omnes o quanto meno per gli associati dell’ANGAC.

Oggetto della esperenda vertenza giudiziaria collettiva, a tutela degli interessi e diritti degli associati ANGAC, da promuoversi nei confronti di ENI e FAIB-FEGICA-FIGISC, è la declaratoria di inefficacia/ nullità del detto accordo.

L’art.1 comma 6 del Dlgs 32/98 prevede che il MISE, su richiesta di una delle parti, debba esperire un tentativo di mediazione delle vertenze collettive ponendolo come condizione di procedibilità per il contenzioso giudiziario.

Quella di ANGAC non è stata una richiesta di interlocuzione con le altre sigle ma la istanza di fissazione di mediazione innanzi all’organo ministeriale preposto, uno step di carattere procedurale come previsto dall’art1 comma 6 DLGS.32/1998.

L’incontro del 14 voluto dal MITE rappresenta per ANGAC una occasione preziosa ed importante per rappresentare all’Autorevole Istituzione la propria posizione sul tema richiedendone la mediazione per una risoluzione stragiudiziale della esperenda vertenza ma anche per offrire il proprio contributo di idee rispetto alle criticità dei rapporti contrattuali generate dall’applicazione del detto accordo.

Ma tale risoluzione delle criticità appare sempre più lontana, considerata la chiusura delle sigle ad ogni confronto e contraddittorio: ad arroccarsi sulle proprie posizioni, evitando il contraddittorio, si corre il rischio di perdere di vista quello che dovrebbe essere l’unico e fondamentale obiettivo di una associazione di categoria, ossia quello di tutelare i diritti ed gli interessi della categoria, associati e non.

ANGAC proseguirà comunque il suo percorso di tutela degli interessi dei propri associati e della categoria tutta.

Divisione legale Avv. Faustino LIUZZI

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