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– Atto di Disconoscimento accordo aziendale ENI del 7.7.2021 ed Accordo Integrativo del 23.02.23 –

ANGAC Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti  cf. 92253900929 con sede in Cagliari alla Via Tommaso D’acquino 19  associazione di categoria operante sul territorio nazionale rappresentativa degli interessi e delle esigenze dei gestori di impianti di distribuzione carburante, come da art.3 dell’atto costitutivo ANGAC;

E’ intenzione della sottoscritta disconoscere l’accordo collettivo aziendale del 7 Luglio 2021  nonché quello ad esso integrativo el 23.02.2023 tra ENI e le seguenti organizzazioni di categoria, qualificatesi come maggiormente rappresentative: FAIB Confesercenti Federazione Italiana Benzinai  con sede in Roma alla via Nazionale 60- FE.G.I.CA CISL Federazione Italiana Gestori Carburanti ed affini con sede in Roma alla Via Anzio 24 – FIGISC Confcommercio Federazione Italiana Gestori Impianti stradali Carburanti con sede in Roma alla P.zza G. Belli 2 , in quanto violativo della specifica normativa comunitaria e nazionale

( art.4 par.1 lett.a) REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate) per quanto afferente la determinazione ed imposizione al gestore del prezzo massimo di vendita;

dell’art. 2 e 3 della L.10.10.1990 n°287 per aver imposto direttamente e/o indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita ed altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e per aver impedito o limitato la produzione, gli sbocchi e gli accessi al mercato;

–  dell’art.9 della L.192/1998 per aver determinato tali accordi una posizione di squilibrio e di subordinazione contrattuale per i gestori rispetta la petrolifera; 

– dell’art.17 L.27/2012 per aver i titolari degli impianti, a mezzo di detti accordi ( tramite previsioni contrattuali), posto in essere comportamenti atti ad ostacolare, impedire o limitare quelle facoltà attribuite al gestore per incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato, come da citato art.17;

 in aperta violazione della statuizione  di cui all’art.41 Cost., della summenzionata normativa italiana ( art.2 ed art.3 L.287/1990, art.9 L.192/1998, art.17 L.27/2012)  e comunitaria (  l’articolo 81, paragrafo 1 del Trattato CE, art.4 par.1 lett.a) REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate)

Il superamento del prezzo massimo da parte del gestore viene  tipizzato nell’Accordo Collettivo Aziendale 2021 ed in quello integrativo del 2023 come grave inadempimento contrattuale.

Il superamento del prezzo massimo comporterebbe l’applicazione di una penale, anch’essa prevista ed introdotta nel citato accordo, e da ultimo la risoluzione del contratto di comodato.

La mera contestazione di “over” sostanzierebbe una vera e propria clausola risolutiva espressa che al pari della penale di cui sopra è annoverabile in quelle clausole contrattuali  “vessatorie” di cui all’art.1341 CC che al 2 comma prevede” :In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Il superamento del prezzo massimo  come clausola risolutiva espressa e la applicazione di una relativa penale sono contemplate in accordi collettivi che  non hanno efficacia erga omnes in quanto disconosciuti dall’ANGAC, a cui il sottoscritto gestore appartiene , ma anche dallo stesso gestore in prima persona a mezzo del presente atto.

Premesso quanto sopra, si rileva quanto segue

L’ANGAC ed i suoi associati manifestano apertamente e formalmente  il loro dissenso per gli accordi collettivi aziendali intervenuti tra  petrolifere ed le organizzazioni di categorie citate,  non solo per non condividerne il contenuto – ritenuto illegittimo per come sopra esposto-  ma contestandone le modalità di formazione

Sotto l ‘aspetto formale gli accordi intervenuti tra ENI e le associazioni FAIB-FEGICA-FIGISC , sono privi di efficacia per gli associati ANGAC,  per quei gestori non appartenenti alle suindicate sigle firmatarie che , prive di poteri di rappresentatività dei gestori loro non associati, hanno agito come falsus procurator.

Il sottoscritto gestore non intende ratificare in alcuna maniera l’accordo di cui sopra ritenendolo privo di efficacia e nullo.

Nello specifico il rapporto contrattuale non potrà che essere regolamentato esclusivamente attraverso i vigenti contratti di comodato d‘uso e fornitura nonché con le indicazioni della normativa comunitaria e nazionale citata.

A ciò si aggiunga che al Gestore non può essere preclusa in alcuna maniera la prerogativa concessa dalla Costituzione di poter far valere i propri diritti in via giudiziale, senza che egli debba necessariamente farlo in via preliminare o esclusiva in sede di ente bilaterale come previsto dall’AEC integrativo (art.2 e ss).

La sottoscritta  nel disconoscere  espressamente la validità ed efficacia nei suoi confronti dell’AEC integrativo del 23.02.23 non riconosce ed aderisce –come da art.2.4 del citato Acc.Integr.- all’Ente Bilaterale con particolar riguardo al tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali ( non costituendo esso per legge condizione di procedibilità per vertenze giudiziarie ) ed alla Commissione Paritetica aziendale di conciliazione per le vertenze individuali , istituti che – in ragione del presente disconoscimento- non possono trovare applicazione alcuna per associati ANGAC  

Li ­­­­­­­­­­14.3.2022

   ANGAC    Il Responsabile Tutela Legale ANGAC         

 Il Presidente             Avv. Faustino Liuzzi                     

Giuseppe Balia 

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