– Atto di Disconoscimento accordo aziendale ENI del 7.7.2021 ed Accordo Integrativo del 23.02.23 –
ANGAC Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti cf. 92253900929 con sede in Cagliari alla Via Tommaso Dโacquino 19 associazione di categoria operante sul territorio nazionale rappresentativa degli interessi e delle esigenze dei gestori di impianti di distribuzione carburante, come da art.3 dellโatto costitutivo ANGAC;
Eโ intenzione della sottoscritta disconoscere lโaccordo collettivo aziendale del 7 Luglio 2021 nonchรฉ quello ad esso integrativo el 23.02.2023 tra ENI e le seguenti organizzazioni di categoria, qualificatesi come maggiormente rappresentative: FAIB Confesercenti Federazione Italiana Benzinai con sede in Roma alla via Nazionale 60- FE.G.I.CA CISL Federazione Italiana Gestori Carburanti ed affini con sede in Roma alla Via Anzio 24 โ FIGISC Confcommercio Federazione Italiana Gestori Impianti stradali Carburanti con sede in Roma alla P.zza G. Belli 2 , in quanto violativo della specifica normativa comunitaria e nazionale
( art.4 par.1 lett.a) REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate) per quanto afferente la determinazione ed imposizione al gestore del prezzo massimo di vendita;
dellโart. 2 e 3 della L.10.10.1990 nยฐ287 per aver imposto direttamente e/o indirettamente prezzi dโacquisto, di vendita ed altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e per aver impedito o limitato la produzione, gli sbocchi e gli accessi al mercato;
– dellโart.9 della L.192/1998 per aver determinato tali accordi una posizione di squilibrio e di subordinazione contrattuale per i gestori rispetta la petrolifera;
– dellโart.17 L.27/2012 per aver i titolari degli impianti, a mezzo di detti accordi ( tramite previsioni contrattuali), posto in essere comportamenti atti ad ostacolare, impedire o limitare quelle facoltร attribuite al gestore per incrementare la concorrenzialitร e lโefficienza del mercato, come da citato art.17;
in aperta violazione della statuizione di cui allโart.41 Cost., della summenzionata normativa italiana ( art.2 ed art.3 L.287/1990, art.9 L.192/1998, art.17 L.27/2012) e comunitaria ( lโarticolo 81, paragrafo 1 del Trattato CE, art.4 par.1 lett.a) REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate)
Il superamento del prezzo massimo da parte del gestore viene tipizzato nellโAccordo Collettivo Aziendale 2021 ed in quello integrativo del 2023 come grave inadempimento contrattuale.
Il superamento del prezzo massimo comporterebbe lโapplicazione di una penale, anchโessa prevista ed introdotta nel citato accordo, e da ultimo la risoluzione del contratto di comodato.
La mera contestazione di โoverโ sostanzierebbe una vera e propria clausola risolutiva espressa che al pari della penale di cui sopra รจ annoverabile in quelle clausole contrattuali โvessatorieโ di cui allโart.1341 CC che al 2 comma prevedeโ :In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilitร , facoltร di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltร di opporre eccezioni, restrizioni alla libertร contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autoritร giudiziaria.
Il superamento del prezzo massimo come clausola risolutiva espressa e la applicazione di una relativa penale sono contemplate in accordi collettivi che non hanno efficacia erga omnes in quanto disconosciuti dallโANGAC, a cui il sottoscritto gestore appartiene , ma anche dallo stesso gestore in prima persona a mezzo del presente atto.
Premesso quanto sopra, si rileva quanto segue
LโANGAC ed i suoi associati manifestano apertamente e formalmente il loro dissenso per gli accordi collettivi aziendali intervenuti tra petrolifere ed le organizzazioni di categorie citate, non solo per non condividerne il contenuto โ ritenuto illegittimo per come sopra esposto- ma contestandone le modalitร di formazione
Sotto l โaspetto formale gli accordi intervenuti tra ENI e le associazioni FAIB-FEGICA-FIGISC , sono privi di efficacia per gli associati ANGAC, per quei gestori non appartenenti alle suindicate sigle firmatarie che , prive di poteri di rappresentativitร dei gestori loro non associati, hanno agito come falsus procurator.
Il sottoscritto gestore non intende ratificare in alcuna maniera lโaccordo di cui sopra ritenendolo privo di efficacia e nullo.
Nello specifico il rapporto contrattuale non potrร che essere regolamentato esclusivamente attraverso i vigenti contratti di comodato dโuso e fornitura nonchรฉ con le indicazioni della normativa comunitaria e nazionale citata.
A ciรฒ si aggiunga che al Gestore non puรฒ essere preclusa in alcuna maniera la prerogativa concessa dalla Costituzione di poter far valere i propri diritti in via giudiziale, senza che egli debba necessariamente farlo in via preliminare o esclusiva in sede di ente bilaterale come previsto dallโAEC integrativo (art.2 e ss).
La sottoscritta nel disconoscere espressamente la validitร ed efficacia nei suoi confronti dellโAEC integrativo del 23.02.23 non riconosce ed aderisce โcome da art.2.4 del citato Acc.Integr.- allโEnte Bilaterale con particolar riguardo al tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali ( non costituendo esso per legge condizione di procedibilitร per vertenze giudiziarie ) ed alla Commissione Paritetica aziendale di conciliazione per le vertenze individuali , istituti che โ in ragione del presente disconoscimento- non possono trovare applicazione alcuna per associati ANGAC
Li ยญยญยญยญยญยญยญยญยญยญ14.3.2022
ANGAC Il Responsabile Tutela Legale ANGAC
Il Presidente Avv. Faustino Liuzzi
Giuseppe Balia
