– Atto di Disconoscimento accordo aziendale ENI del 7.7.2021 ed Accordo Integrativo del 23.02.23 –

ANGAC Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti  cf. 92253900929 con sede in Cagliari alla Via Tommaso Dโ€™acquino 19  associazione di categoria operante sul territorio nazionale rappresentativa degli interessi e delle esigenze dei gestori di impianti di distribuzione carburante, come da art.3 dellโ€™atto costitutivo ANGAC;

Eโ€™ intenzione della sottoscritta disconoscere lโ€™accordo collettivo aziendale del 7 Luglio 2021  nonchรฉ quello ad esso integrativo el 23.02.2023 tra ENI e le seguenti organizzazioni di categoria, qualificatesi come maggiormente rappresentative: FAIB Confesercenti Federazione Italiana Benzinai  con sede in Roma alla via Nazionale 60- FE.G.I.CA CISL Federazione Italiana Gestori Carburanti ed affini con sede in Roma alla Via Anzio 24 โ€“ FIGISC Confcommercio Federazione Italiana Gestori Impianti stradali Carburanti con sede in Roma alla P.zza G. Belli 2 , in quanto violativo della specifica normativa comunitaria e nazionale

( art.4 par.1 lett.a) REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate) per quanto afferente la determinazione ed imposizione al gestore del prezzo massimo di vendita;

dellโ€™art. 2 e 3 della L.10.10.1990 nยฐ287 per aver imposto direttamente e/o indirettamente prezzi dโ€™acquisto, di vendita ed altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e per aver impedito o limitato la produzione, gli sbocchi e gli accessi al mercato;

–  dellโ€™art.9 della L.192/1998 per aver determinato tali accordi una posizione di squilibrio e di subordinazione contrattuale per i gestori rispetta la petrolifera; 

– dellโ€™art.17 L.27/2012 per aver i titolari degli impianti, a mezzo di detti accordi ( tramite previsioni contrattuali), posto in essere comportamenti atti ad ostacolare, impedire o limitare quelle facoltร  attribuite al gestore per incrementare la concorrenzialitร  e lโ€™efficienza del mercato, come da citato art.17;

 in aperta violazione della statuizione  di cui allโ€™art.41 Cost., della summenzionata normativa italiana ( art.2 ed art.3 L.287/1990, art.9 L.192/1998, art.17 L.27/2012)  e comunitaria (  lโ€™articolo 81, paragrafo 1 del Trattato CE, art.4 par.1 lett.a) REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate)

Il superamento del prezzo massimo da parte del gestore viene  tipizzato nellโ€™Accordo Collettivo Aziendale 2021 ed in quello integrativo del 2023 come grave inadempimento contrattuale.

Il superamento del prezzo massimo comporterebbe lโ€™applicazione di una penale, anchโ€™essa prevista ed introdotta nel citato accordo, e da ultimo la risoluzione del contratto di comodato.

La mera contestazione di โ€œoverโ€ sostanzierebbe una vera e propria clausola risolutiva espressa che al pari della penale di cui sopra รจ annoverabile in quelle clausole contrattuali  โ€œvessatorieโ€ di cui allโ€™art.1341 CC che al 2 comma prevedeโ€ :In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilitร  , facoltร  di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltร  di opporre eccezioni, restrizioni alla libertร  contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autoritร  giudiziaria.

Il superamento del prezzo massimo  come clausola risolutiva espressa e la applicazione di una relativa penale sono contemplate in accordi collettivi che  non hanno efficacia erga omnes in quanto disconosciuti dallโ€™ANGAC, a cui il sottoscritto gestore appartiene , ma anche dallo stesso gestore in prima persona a mezzo del presente atto.

Premesso quanto sopra, si rileva quanto segue

Lโ€™ANGAC ed i suoi associati manifestano apertamente e formalmente  il loro dissenso per gli accordi collettivi aziendali intervenuti tra  petrolifere ed le organizzazioni di categorie citate,  non solo per non condividerne il contenuto โ€“ ritenuto illegittimo per come sopra esposto-  ma contestandone le modalitร  di formazione

Sotto l โ€˜aspetto formale gli accordi intervenuti tra ENI e le associazioni FAIB-FEGICA-FIGISC , sono privi di efficacia per gli associati ANGAC,  per quei gestori non appartenenti alle suindicate sigle firmatarie che , prive di poteri di rappresentativitร  dei gestori loro non associati, hanno agito come falsus procurator.

Il sottoscritto gestore non intende ratificare in alcuna maniera lโ€™accordo di cui sopra ritenendolo privo di efficacia e nullo.

Nello specifico il rapporto contrattuale non potrร  che essere regolamentato esclusivamente attraverso i vigenti contratti di comodato dโ€˜uso e fornitura nonchรฉ con le indicazioni della normativa comunitaria e nazionale citata.

A ciรฒ si aggiunga che al Gestore non puรฒ essere preclusa in alcuna maniera la prerogativa concessa dalla Costituzione di poter far valere i propri diritti in via giudiziale, senza che egli debba necessariamente farlo in via preliminare o esclusiva in sede di ente bilaterale come previsto dallโ€™AEC integrativo (art.2 e ss).

La sottoscritta  nel disconoscere  espressamente la validitร  ed efficacia nei suoi confronti dellโ€™AEC integrativo del 23.02.23 non riconosce ed aderisce โ€“come da art.2.4 del citato Acc.Integr.- allโ€™Ente Bilaterale con particolar riguardo al tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali ( non costituendo esso per legge condizione di procedibilitร  per vertenze giudiziarie ) ed alla Commissione Paritetica aziendale di conciliazione per le vertenze individuali , istituti che โ€“ in ragione del presente disconoscimento- non possono trovare applicazione alcuna per associati ANGAC  

Li ยญยญยญยญยญยญยญยญยญยญ14.3.2022

   ANGAC    Il Responsabile Tutela Legale ANGAC         

 Il Presidente             Avv. Faustino Liuzzi                     

Giuseppe Balia 

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